In questo articolo andremo a parlare della valutazione di impatto ambientale, acronimo V.I.A, essendo una tematica che periodicamente viene messa in evidenza quando si parla di grandi opere.
La valutazione di impatto ambientale, acronimo V.I.A., è uno studio preventivo sulle ripercussioni sull’ambiente di interventi urbanistici, edilizi o di altro genere.
In linea generale, i progetti soggetti a V.I.A., a livello nazionale, sono i seguenti:
- Porti commerciali;
- Impianti petroliferi;
- Centrali nucleari;
- Dighe;
- Acciaierie.
Mentre a livello regionale gli interventi più significativi che necessitano del V.I.A. sono i seguenti:
- Porti turistici;
- Impianti eolici;
- Impianti petrolchimici.
La procedura di valutazione di impatto ambientale contiene dentro di sé diverse fasi, che necessitano di essere espletate. Le più comuni sono:
- Lo screening;
- Lo scoping;
- La presentazione del progetto;
- La pubblicazione del progetto;
- Le consultazioni;
- Lo studio della valutazione e il relativo esito;
- La decisione;
- L’informazione riguardante la decisione;
- L’esito.
La verifica di assoggettabilità, chiamata anche screening, consiste nel verificare se il progetto in esame deve essere assoggettato alla procedura di valutazione impatto ambientale o meno.
La definizione dei contenuti, chiamata anche scoping, e lo studio di impatto ambientale (S.I.A) sono dei procedimenti atti a definire tutti i possibili impatti ambientali, validi nel giudizio di ammissibilità dell’intervento.
Dove per impatto ambientale si intende, l’alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente, prendendo in considerazione anche una serie d’aspetti, come per esempio l’arco temporale di riferimento, vedi effetti a breve termine e a lungo termine.
Gli impatti principali presi in esame sono i seguenti:
- Impatti dovuti all’utilizzo di risorse ambientali;
- Impatti dovuti all’ missione di inquinanti;
- Impatti dovuti all’esistenza del progetto;
- Impatti dovuti alla creazione di sostanze nocive.
I passaggi fondamentali per la presentazione della valutazione vengono descritti dagli articoli compresi nell’intervallo 23-28 del decreto legislativo d.lgs 152/2006.
Per le grandi opere invece si fa sempre riferimento al decreto legislativo sopradetto, ma, in questo caso, si esamina la sezione II, e gli articoli compresi nell’intervallo 182-185.
È utile notare come il V.I.A. sostituisce tutte le autorizzazioni (licenze, pareri, etc.) in materia ambientale, necessari per la realizzazione dell’opera.
Bibliografia:
Alberto Fabio Ceccarelli, Prontuario tecnico urbanistico ammnistrativo, Maggioli editore, anno 2015.