In questo articolo andremo a parlare del collaudo di un’opera, spiegando il significato, le diverse tipologie e il come si esegue.
Il collaudo di un’opera serve a controllare e certificare la sua corretta esecuzione, rispettosa delle normative in vigore, in conformità con i seguenti documenti:
- Progetto e relative prescrizioni tecniche;
- Contratto firmato;
- Eventuali varianti debitamente approvate.
Altri obiettivi che si prefigge il collaudo sono quelli di verificare la corrispondenza tra documenti progettuali e dimensioni, forma, qualità e quantità dei materiali da costruzione impiegati.
In fase di collaudo, si esaminano eventuali riserve formulate dall’esecutore qualora siano presenti nel registro di contabilità e nel conto finale.
Oltre al collaudo finale, vi sono delle circostanze che rendono obbligatorio il collaudo in corso d’opera, per esempio:
- In caso di opere particolarmente complesse;
- In caso in cui i lavori siano affidati in concessione e con dialogo competitivo;
- In caso vi siano delle opere non direttamente ispezionabili nel collaudo finale.
Nei lavori pubblici, il responsabile unico del procedimento, acronimo R.U.P., deve fornire i seguenti documenti all’ appaltatore:
- Una copia del contratto d’appalto;
- Il verbale di consegna dei lavori;
- Il certificato di ultimazione dei lavori;
- Eventuali verbali in caso in cui vi sia stata una sospensione e una ripresa dei lavori;
- Certificazione di qualità dei materiali di costruzione.
Una volta visionati ed esaminati i documenti, il collaudatore fissa il periodo di tempo in cui avviene il collaudo, informando, allo stesso tempo, anche il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento.
In questa sede è opportuno ricordare che il direttore dei lavori, acronimo D.L., ha l’obbligo di presenziare durante le varie fasi del collaudo.
Una volta eseguito il collaudo d’un opera, è obbligo dell’esecutore quello di ripristinare le varie parti strutturali, oggetto di studio, ripristinando le condizioni iniziali.
Il collaudatore, una volta svolta la sua mansione e verificata la collaudabilità dell’opera, può emettere il certificato di collaudo.
Il certificato di collaudo è formato dai seguenti documenti:
- La certificazione del collaudo;
- Sintesi delle valutazioni eseguite dal collaudatore;
- Il verbale della visita definitiva;
- Una relazione.
Bibliografia:
Alberto Fabio Ceccarelli, Prontuario tecnico urbanistico ammnistrativo, Maggioli editore, anno 2015.