In questo articolo andremo a parlare del collaudo di un’opera, spiegando il significato, le diverse tipologie e il come si esegue.

Il collaudo di un’opera serve a controllare e certificare la sua corretta esecuzione, rispettosa delle normative in vigore, in conformità con i seguenti documenti:

  • Progetto e relative prescrizioni tecniche;
  • Contratto firmato;
  • Eventuali varianti debitamente approvate.

Altri obiettivi che si prefigge il collaudo sono quelli di verificare la corrispondenza tra documenti progettuali e dimensioni, forma, qualità e quantità dei materiali da costruzione impiegati.

In fase di collaudo, si esaminano eventuali riserve formulate dall’esecutore qualora siano presenti nel registro di contabilità e nel conto finale.

Oltre al collaudo finale, vi sono delle circostanze che rendono obbligatorio il collaudo in corso d’opera, per esempio:

  • In caso di opere particolarmente complesse;
  • In caso in cui i lavori siano affidati in concessione e con dialogo competitivo;
  • In caso vi siano delle opere non direttamente ispezionabili nel collaudo finale.

Nei lavori pubblici, il responsabile unico del procedimento, acronimo R.U.P., deve fornire i seguenti documenti all’ appaltatore:

  • Una copia del contratto d’appalto;
  • Il verbale di consegna dei lavori;
  • Il certificato di ultimazione dei lavori;
  • Eventuali verbali in caso in cui vi sia stata una sospensione e una ripresa dei lavori;
  • Certificazione di qualità dei materiali di costruzione.

Una volta visionati ed esaminati i documenti, il collaudatore fissa il periodo di tempo in cui avviene il collaudo, informando, allo stesso tempo, anche il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento.

In questa sede è opportuno ricordare che il direttore dei lavori, acronimo D.L., ha l’obbligo di presenziare durante le varie fasi del collaudo.

Una volta eseguito il collaudo d’un opera, è obbligo dell’esecutore quello di ripristinare le varie parti strutturali, oggetto di studio, ripristinando le condizioni iniziali.

Il collaudatore, una volta svolta la sua mansione e verificata la collaudabilità dell’opera, può emettere il certificato di collaudo.

Il certificato di collaudo è formato dai seguenti documenti:

  • La certificazione del collaudo;
  • Sintesi delle valutazioni eseguite dal collaudatore;
  • Il verbale della visita definitiva;
  • Una relazione.

Bibliografia:

Alberto Fabio Ceccarelli, Prontuario tecnico urbanistico ammnistrativo, Maggioli editore, anno 2015.