In questo articolo si andrà a parlare del certificato di agibilità, in particolare ci si focalizzerà sul procedimento per il rilascio di questo documento.

Il certificato di agibilità serve per certificare le avvenute condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e di risparmio energetico degli edifici.

Questo documento viene rilasciato da un dirigente o da un responsabile dell’ufficio comunale preposto, in riferimento ai seguenti interventi:

  • Le nuove costruzioni;
  • Sopraelevazioni;
  • Interventi, come per esempio gli ampliamenti, sugli edifici esistenti.

L’oggetto di questo certificato sono i singoli edifici o parti di essi, oppure singole unità immobiliari a patto che siano completate o collaudate.

I soggetti che sono tenuti a chiedere il rilascio di questo documento sono il titolare del permesso di costruire oppure chi ha presentato la D.I.A., ovvero la denuncia di inizio attività.

È importante ricordare, in questa sede, che la domanda di rilascio deve essere sempre accompagnata da una copia della dichiarazione di iscrizione nel catasto.

Inoltre, è bene ricordare che il procedimento per ottenere il certificato di agibilità deve avvenire entro 15 giorni dall’ ultimazione dei lavori.

Infatti, bisogna presentarsi presso lo sportello unico muniti dei seguenti documenti:

  • Richiesta di accatastamento dell’edificio, come scritto in precedenza;
  • Dichiarazione della conformità dell’opera rispetto al progetto approvato in precedenza;
  • Dichiarazione, rilasciata dall’ impresa costruttrice, che certifica la conformità degli impianti installati nell’edificio.

Successivamente, lo sportello unico comunica, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda scritta, il nome del responsabile del procedimento.

Entro 30 giorni viene rilasciato il certificato, a patto che viene verificata la seguente documentazione:

  • Il certificato di collaudo statico;
  • La dichiarazione di conformità.

È buona norma che il responsabile del procedimento effettui dei sopralluoghi al fine di constatare la regolarità della documentazione presentata.

La normativa di riferimento è il testo unico dell’edilizia, acronimo T.U., ovvero il D.P.R. 380 del 2001, ma la legge numero 98 del 2013 ha introdotto diverse modifiche.

La modifica principale consiste che, in mancanza della presentazione della domanda da parte del titolare del permesso di costruire, è possibile affidare la presentazione al direttore dei lavori.

Bibliografia:

Alberto Fabio Ceccarelli, Prontuario urbanistico ammnistrativo, Maggioli editore, anno 2015.